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Tribunale di Bologna > Trattamento di fine rapporto
Data: 17/11/2009
Giudice: Dallacasa
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento:
Parti: CERAMICHE ALFA S.R.L. / YY
TFR – ACCESSO AL FONDO DI GARANZIA INPS – PRESUPPOSTI: ACCERTAMENTO DI NON FALLIBILITA’ E ESITO NEGATIVO DEL PIGNORAMENTO.


Art. 2,comma 5 l. 297/1982

Artt. 1, lett. a) e b) e art. 15 l. fall.

 

Il Tribunale di Bologna accoglie il ricorso proposto da due lavoratrici nei confronti dell’INPS diretto ad ottenere il pagamento da parte dell’apposito Fondo di Garanzia di quanto loro dovuto a titolo di TFR.

Lericorrenticreditriciper il trattamento di fine rapporto, dopo aver vanamente escusso con ripetuti pignoramenti il proprio datore di lavoro ed averne inutilmente richiesto il fallimento, chiedevano al Fondo di Garanzia costituito presso l’Inps il pagamento del loro credito.

L’Inps si  costituiva in giudizio ritenendo di non dovere garantire il pagamento del TFR perché l’istanza di fallimento sarebbe stata rigettata perché proposta oltre l’anno dalla cessazione dell’impresa e comunque per l’assenza delle condizioni soggettive di fallibilità che – secondo l’interpretazione dell’Inps – sarebbero unicamente quelle di cui all’art. 1 L.F.

Il Giudice, accogliendo il ricorso, si sofferma sull’interpretazione delle cosiddette condizioni soggettive di fallibilità in rapporto all’art. 2, comma 5 l. 287/1982 che pone a carico del Fondo di  Garanzia il debito per TFR a condizione, da un lato, che il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni del RD 267/1942 e, dall’altro, che le garanzie patrimoniali del medesimo siano risultate, a seguito dell’esecuzione forzata, in tutto o in parte insufficienti.

A tale proposito la sentenza in commento afferma “Il Tribunale di Bologna rigettò la domanda di fallimento di XXX  si ricava che si ritenne non assoggettabile a fallimento tale società perché non vi era prova che il passivo superasse la misura indicata dall’art. 15 l.f. e non vi era parimenti prova del superamento dei parametri di capitale e di ricavi di cui alle lett. a ) e b) dell’art. 1 l.f. In entrambi i casi si tratta di condizioni soggettive di fallibilità…ciò che conta …è l’esito dell’accertamento non le ragioni poste a suo fondamento”. In merito poi alla prova dell’insufficienza delle garanzie patrimoniali il Tribunale adito ritiene che essa si rinvenga “nell’esito negativo del pignoramento tentato dalle ricorrenti”.